C’è un’importante novità che riguarda i diritti dei passeggeri di voli aerei.
È di questi giorni, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che afferma che il passeggero di un volo aereo ha diritto, a determinate condizioni, anche al risarcimento morale in caso di cancellazione del volo stesso.
La sentenza, inoltre, estende il concetto di cancellazione del volo anche a quei voli che una volta partiti sono costretti a rientrare per guasti e problemi tecnici. Ribadendo, altresì, il concetto di “risarcimento supplementare” che subentra nel momento in cui la compagnia aerea non rispetti gli obblighi previsti dalla legge in termini di assistenza ai passeggeri il cui volo è stato cancellato.
La sentenza C-83/10 riguarda un volo Air France diretto nella città spagnola di Vigo e accoglie la richiesta di un gruppo di sette passeggeri che avevano deciso di seguire vie legali contro la compagnia aerea francese.
Il volo, in questione, una volta decollato dall’aeroporto aveva fatto rientro a causa di un malfunzionamento che avrebbe rischiato di rendere pericoloso il preoseguimento del viaggio. Rientrati, i passeggeri hanno pernottato a Parigi per riparire l’indomani con un volo alternativo per Opodo.
Ricordiamo che in caso di cancellazione del volo la legge prevede la riprotezione da parte della compagnia aerea su un volo alternativo per la stessa destinazione finale, il rimborso delle spese di vitto, l'alloggio e le comunicazioni durante le ore di attesa.
La compagnia aerea, in caso di cancellazione del volo, è tenuta a risarcire il danno complessivo, materiale e morale, per essere venuta meno agli obblighi previsti dal contratto.
Fonte: www.vacanzarovinata.it